Art. 1.
(Istituzione dell'Albo nazionale dei cuochi professionisti).

      1. È istituito l'Albo nazionale dei cuochi professionisti, di seguito denominato «Albo».
      2. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine nazionale dei cuochi professionisti.
      3. La tenuta dell'Albo è demandata al Consiglio nazionale dell'Ordine eletto dagli iscritti all'Albo.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le norme relative alle modalità e ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, all'istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell'Ordine e ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.
      5. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di cuoco professionista.